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Agevolazioni previste per l’acquisto di un miniascensore o di un montascale nel 2021 – 2022

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  • Bonus ristrutturazioni. L’installazione di un montascale o di un miniascensore in una casa esistente rientra nelle categorie di intervento che beneficiano di una detrazione fiscale dell’importo uguale al 50% della spesa sostenuta, da ripartire in 10 anni. In alternativa alla detrazione in 10 anni, è attualmente possibile beneficiare della modalità dello SCONTO IN FATTURA, nella quale l’importo a carico del cliente viene scontato del 50% e il suo esborso complessivo al netto di tassazione e costi di gestione aggiuntivi equivale ad uno sconto reale di circa il 40% dell’importo.
  • Superbonus 110%. L’installazione di un servoscala a pedana o di un miniascensore può essere inserita tra i lavori agevolabili nell’ambito di un intervento di miglioramento della classe energetica di un edificio. Pur non essendo infatti dei lavori ”trainanti” e non apportando variazioni alla classe energetica, essi costituiscono o fanno parte di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio esistente.
  • Contributo comunale a fondo perduto per l’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989). Questo contributo è cumulabile con uno dei due bonus precedenti. Il calcolo dell’importo è fatto in tre scaglioni così ripartiti: fino a 2.582,28 euro di spesa si eroga l’intero importo; sull’eccedenza fino a 12.911,42 euro viene erogato un ulteriore 25 % dell’importo; su tutto l’eccedente un ulteriore 5 % dell’importo. La domanda per avere il contributo va presentata prima dell’inizio dei lavori di installazione. La sua liquidazione tipicamente avviene invece in seguito, con dei tempi che variano in base alla graduatoria degli aventi diritto e al fondo stanziato.
  • Iva agevolata al 4%. Sui dispositivi di abbattimento barriere architettoniche viene applicata l’aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria.